La legge Bossi Fini prevede, in alcune circostanze, il trattenimento dei richiedenti asilo in Centri di Identificazione. Da tempo le associazioni si battono perché questa misura, che contraddice la Costituzione e gli standard internazionali, sia eliminata. Il Governo tuttavia, anche in occasione del recepimento delle Direttive Europee in materia, non ha apportato alcuna modifica. Anzi, di fatto quasi tutti coloro che chiedono asilo in Italia vengono trattenuti, anche se sono provvisti di documenti di identificazione. Questo comporta evidenti disagi dovuti al sovraffollamento delle strutture e anche maggiori spese per lo Stato: un posto in un centro di accoglienza, che offre anche accompagnamento legale e corsi di lingua, costa meno della metà.
“Continuo a non capire cosa ci faccio qui”. La voce di M., al telefono, suona scoraggiata. Da una decina di giorni, M. vive al Centro di Identificazione di Crotone. Una distesa di container, che ospitano circa 1500 persone. È arrivato nel nord Italia lo scorso dicembre, per chiedere asilo politico. “Mio fratello vive a Roma, quindi l’ho subito raggiunto. Lui mi ha aiutato a presentare la domanda d’asilo.” Secondo la legge, il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda d’asilo presentata. Può tuttavia essere inviato a un Centro di Identificazione per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d?identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi.
M. non ha presentato documenti falsi. Si è anzi fatto spedire dal suo paese la carta d’identità. “La prima volta che sono andato in Questura, ne avevo solo una fotocopia inviata per fax. Non ho portato documenti con me durante il viaggio, era troppo rischioso. Al secondo appuntamento avevo con me l’originale. Ma nessuno l’ha guardato”. Sul foglio che gli viene fatto firmare, senza che nessuno gliene traduca il contenuto, c’è scritto che dovrà presentarsi a Crotone perché non ha esibito documenti d?identificazione e non ha indicato elementi concreti su cui si basa la sua domanda di asilo politico e tali elementi non sono immediatamente disponibili. Anche quando qualcuno gli traduce il foglio, M. continua a non capire dove ha sbagliato.
Compra comunque un biglietto e parte. L’Italia non ha ancora deciso se accoglierlo o meno, ma lui l’ha già attraversata tutta. Parecchie ore dopo, fa il suo ingresso al Centro. “Mi aspettavo delle spiegazioni. Invece, hanno solo registrato i nostri nomi. Non ci hanno dato neanche un asciugamano. Per la prima notte non c’era nemmeno un letto disponibile.” Come avviene in tutte le situazioni come questa, i connazionali fanno gruppo. Quattro chiacchiere, una sigaretta, due calci a un pallone. Si confrontano le esperienze. Ma alla fine si è più confusi di prima. “C’è chi dice una cosa, chi ne dice un’altra. Sul mio foglio c’è scritto che starò qui venti giorni, ma continuo a incontrare gente che è qui da vari mesi”.
Cerco di spiegare a M. che il Centro di Crotone è adibito a due diverse destinazioni d’uso, sebbene le denominazioni corrispondano ai medesimi container. È un centro di identificazione per richiedenti asilo, ma anche un centro di prima assistenza, dove vengono raccolte le persone appena arrivate, in attesa che si stabilisca se ammetterle o meno alla procedura d?asilo. In questo caso la legge non stabilisce un limite temporale al trattenimento.
Come in tutta Italia, anche a Crotone in questi giorni il freddo è stato pungente. La corrente va e viene, e con essa il riscaldamento. “Ma dicono che sia il caldo la cosa peggiore”, commenta M. “Da giugno in poi i container si surriscaldano e non si respira.” Ma per allora, se la legge verrà rispettata, M. dovrebbe essere già uscito, per lasciare il posto a un altro come lui.
Per approfondire:
Rapporto della Commissione per la verifica sui centri di accoglienza, di identificazione e di permanenza temporanea (Commissione De Mistura): cap. 4.3, 7 e 8. La Commissione, anche in ragione delle gravi carenze riscontrate, propone il superamento dei CID.
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU n. 40 del 16-2-2008)