Genova, città di mare e di navigatori, sempre vissuta come luogo di incontro di popoli, ha da poco modificato lo statuto comunale, introducendo il diritto di voto per i cittadini immigrati residenti da cinque anni nel territorio.
Il Governo ha diffidato il comune di Genova, perché quella norma va contro una legge dello Stato.
Per lo stesso motivo a Roma, purtroppo, i Consiglieri aggiunti non hanno diritto di voto.
Esiste però una soluzione per arrivare al voto con una legge ordinaria. La nostra Costituzione prevede l?uguaglianza di tutti i cittadini (art. 2 tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua? ) e prevede anche il riferimento ai trattati internazionali per i diritti degli stranieri ( art. 10 comma 2: la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali)
L?approvazione nel 1992 della ?Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale? ratificata solo nei capitoli A e B dal Parlamento italiano( con legge n° 203 del 8 marzo 1994), ha garantito ai cittadini stranieri la possibilità di godere del diritto alla libertà di espressione, comprendente la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente e alla libertà di associazione.
Però per ragioni politiche di quel tempo non fu recepito il capitolo C della convenzione, ovvero il diritto, dopo cinque anni di permanenza regolare di voto alle elezioni amministrative.
In altri paesi le cose vanno diversamente: in Danimarca gli immigrati votano per le elezioni comunali e provinciali, in Svezia i diritto di voto agli stranieri è stato garantito dal 1975 per le elezioni comunali, regionali, e per i referendum, in Olanda ed Irlanda per le comunali, in Portogallo possono votare i Peruviani, i Brasiliani, gli Argentini, gli Uruguayani, e gli Israeliani, in Gran Bretagna votano per tutte le elezioni oltre ai cittadini di tutti i paesi del Commonwealth, anche gli Irlandesi e Pakistani.
In questi anni hanno avuto grande sviluppo le iniziative degli enti locali, oggi veri depositari del processo di accoglienza e mediatori delle istanze della società autoctona e della componente extracomunitaria.
Tutto ciò ha portato in moltissime realtà locali italiane, (Roma, Lecce, Firenze, Aversa, Fermo) alle elezioni dei consiglieri aggiunti. In nessuno di questi casi però possono votare!
È necessario, per una partecipazione concreta alla vita pubblica locale, l?approvazione tramite legge ordinaria del capitolo C della Convenzione di Strasburgo in Parlamento.
Questo porterebbe al voto amministrativo degli stranieri, ma non a quello politico, in quanto, tornando di nuovo alla Costituzione, (art. 1 comma 2) ?La sovranità appartiene al popolo?. Laddove per ?popolo?si intende una figura soggettiva composta da cittadini italiani ?strictu sensu? , sicché solo i cittadini italiani sono compartecipi della sovranità e quindi possono essere titolari dei connessi diritti .
Inoltre si può affermare che il rapporto tra cittadino e Stato viene determinato dal voto
Il cittadino straniero che abbia voglia di esercitare un voto politico (elezioni regionali, per la Camera e per il Senato) deve diventare cittadino italiano, naturalmente per far ciò occorre affrontare tutto l?iter per avere la cittadinanza, ma questo è un altro problema.
A differenza di altri paesi europei, in Italia è ancora bandita la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale.