La nostra Costituzione si fonda su tre correnti di pensiero: quella marxista, la cattolica e quella liberale. Tale compromesso si scorge in diverse norme della Costituzione, e soprattutto in quelle contenute nel Titolo terzo della stessa, relativo ai rapporti economici; in sintesi l?attività economica e produttiva in Italia si fonda sul rapporto fra l?art. 41, relativo all?iniziativa economica privata, e gli artt. 36-40 relativi al salario e al rapporto di lavoro subordinato. È evidente che se da una parte il lavoro esige il suo riconoscimento come diritto senza alcun limite ed impone che siano previste norme generali volte a tutelare chi lo esercita, cioè il lavoratore, dall?altra l?iniziativa economica privata, essenziale per lo sviluppo del paese, viene considerata sotto il profilo oggettivo della natura dell?attività svolta, e non sotto quello soggettivo di chi la esercita, cioè l?imprenditore.
Ne consegue, quindi, che l?iniziativa privata deve avere come punto di riferimento e come limite l?utilità generale, e non può mai esser esercitata arrecando danni alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; deve, cioè, rispettare la persona umana in tutte le sue qualità, fisiche e morali. Obiettivo della Costituzione è, pertanto, evitare ed impedire che il capitale condizioni la società e il diritto al lavoro. Vuole, cioè, tutelare il soggetto più debole, il lavoratore, nei rapporti economici nei confronti dell?imprenditore, soggetto forte, le cui decisioni possono incidere sui diritti dei lavoratori.
L?art. 41 della Costituzione stabilisce che: ?L?iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l?utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l?attività economica pubblica o privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali?.
Il terzo comma prevede, quindi, l?intervento dello Stato nell?economia per coordinare ed indirizzare l?attività economica pubblica e privata verso il benessere collettivo, verso uno sviluppo economico e sociale. La programmazione economica, pertanto, costituisce un limite all?iniziativa privata indirizzandola verso scopi di utilità sociale. La programmazione, comunque, non può esser imposta dall?alto, ma deve fondarsi sul consenso di tutti i soggetti, pubblici e privati, che partecipano al processo di sviluppo economico e sociale. Se, da una parte, il primo comma prevede che l?iniziativa economica privata sia libera, dall?altra il secondo e il terzo comma dettano dei limiti a tale libertà, quali il rispetto dell?utilità sociale, della sicurezza, della libertà, della dignità umana, e il perseguimento di fini sociali.
Sono, inoltre, previsti ulteriori limiti su previsione di legge, in particolare lo Statuto dei Lavoratori.
In realtà tali limiti, secondo la giurisprudenza Costituzionale, non ?debbono esser tali da rendere impossibile ed estremamente difficile l?esercizio? dell?attività economica. Cioè tali limiti non devono privarla del profitto, pena la crisi; proprio su ciò e sul ricatto occupazionale che si fonda la forza e l?arroganza del capitale. Pertanto tali limiti, in particolare ?l?utilità sociale? e ?i fini sociali?, per i privati non costituiscono altro che meri punti di riferimento. Ecco come si spiegano la tragedia di Torino e le altre morti sul lavoro. In breve l?iniziativa economica privata deve esser libera, ma non può svolgersi in contrasto con l?utilità sociale, e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
I lavoratori devono, quindi, esser tutelati nel rapporto di lavoro, ed inoltre hanno diritto ad una retribuzione ?in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un?esistenza libera e dignitosa? ( art. 36 ). È evidente, come detto, lo stretto legame fra l?art. 41 e il diritto al lavoro, pertanto l?obiettivo della piena occupazione deve esser perseguito e raggiunto nel rispetto dei principi della sicurezza, della libertà e della dignità della persona umana. La Costituzione, cioè, ci prospetta una ?riserva di umanità? che non può esser superata ed abbattuta dall?economia. E nel dichiarare che ?L?Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro? ( art. 1 ), la Costituzione riconosce al lavoro una posizione centrale nella vita dello Stato, il quale deve sia garantire i diritti di libertà di tutti i cittadini, sia intervenire nei rapporti sociali per impedire il predominio del potere economico, fondato sul capitale, e per favorire una più equa distribuzione della ricchezza fra le diverse classi sociali.
Si dice che la nostra è una Costituzione vecchia; essa , invece, è fortemente democratica e garantista; essa costituisce un limite ed un ostacolo alle logiche di mercato e alla prepotenza e all?arroganza del capitale; perciò sarebbe doveroso e opportuno darle concreta attuazione! Forse le tante sciagure e le diverse difficoltà che caratterizzano il nostro paese potrebbero esser evitate e superate.
Quando anche la Costituzione può diventare mezzo di prevenzione