L?art. 11, primo comma, della nostra attuale Costituzione stabilisce che: ?L?Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali?. E l?articolo 78 afferma che: ?Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari?; quindi è compito del Presidente della Repubblica dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87). La Costituzione non indica come lo stato di guerra vada deliberato, per cui si è ritenuto che la deliberazione possa anche assumere forma non legislativa. Tuttavia è opinione prevalente che vada fatto con legge, cioè con un atto solenne del Parlamento, quale organo direttamente rappresentativo del popolo. Tale legge è, dal punto di vista giuridico, una legge formale, vale a dire una legge che non modifica la legislazione preesistente, ma consente l?entrata in vigore delle leggi previste per lo stato di guerra (soprattutto il codice penale militare di guerra). È, cioè, un atto di governo, e non di legislazione, che spetta giustamente alle Camere quali assemblee elettive rappresentanti la sovranità e la volontà popolare.
In caso di stato di guerra il Parlamento conferisce ?poteri necessari? al Governo (art. 78); si ritiene che al Governo siano attribuiti ?poteri extra ordinem? che, per far fronte a particolari situazioni, potrebbe giungere a limitare l?esercizio di alcuni diritti fondamentali, quali ad esempio: la libertà di circolazione e soggiorno, o la libertà e la segretezza della corrispondenza.
Comunque l?articolo 11, primo comma, della nostra Costituzione, come detto, sancisce il principio per cui l?Italia ripudia ogni forma di violenza come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, e, pertanto, può entrare in guerra solo a scopo difensivo e non offensivo; cioè si ispirava al principio mazziniano ?la patria italiana in mezzo alle altre patrie?, già presente nel paragrafo IV dei Principi Fondamentali della Costituzione della Repubblica Romana del 1849 che stabiliva: ?La Repubblica riguarda tutti i Popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità, propugna l?Italiana?, con cui si voleva ribadire la regola fondamentale della fraternità, già dichiarata nel secondo paragrafo dei principi (?il regime democratico ha per regola l?eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, ne privilegi di nascita o di casta?), e si voleva auspicare il rispetto per ogni nazionalità e la realizzazione dell?Unità italiana.
Al paragrafo quattro dei Principi faceva seguito l?articolo 2 comma 5 del titolo I della Costituzione del?49, in cui si sosteneva che la Repubblica Romana aveva il compito di favorire l?intervento di ogni cittadino romano in difesa della ?libertà di un popolo?. Questa affermazione era una novità. La Costituzione francese del 1848 non ne parlava. Il relatore Agostini disse infatti che la Carta francese non era di gradimento suo e dei suoi colleghi, ?perché una Costituzione di una nuova Repubblica, la quale lascia aperta al Potere esecutivo la via di abbandonare la causa dei popoli generosi che si sollevano a libertà, non è certo una Costituzione per noi, per noi che onoriamo ogni diritto di nazionalità, e vogliamo proclamato il principio di fratellanza dei popoli? (Le Assemblee del Risorgimento).
Infatti l?articolo V del Preambolo della Costituzione francese del ?48 stabiliva che: ?La Repubblica rispetta le nazionalità straniere, come intende far rispettare la sua; non intraprende alcuna guerra di conquista e non impegna giammai le sue forze contro la libertà di alcun popolo?.
Tale principio, comunque, non impedì l?intervento militare contro la Repubblica Romana.
Il Preambolo si limitava solo ad affermare che ?La Repubblica rispetta le nazionalità straniere?, mentre la Costituzione Romana, oltre a tale enunciazione, prevedeva che la Repubblica ?riguarda tutti i popoli come fratelli? e ?propugna la nazionalità italiana?. Quest?ultimo accenno a favore della nazionalità italiana attribuiva alla Carta romana un carattere originale, infatti nessuno degli Statuti italiani dell?epoca ne parlava in modo così aperto ed esplicito, ed esso stava a significare che nella Penisola c?era oltre ad un problema locale e sociale, anche un problema nazionale da risolvere: ?il problema italiano?.
(Il riferimento alla nazionalità italiana era presente già nell?articolo 4 del decreto fondamentale, con cui si era proclamata la Repubblica, che affermava: ? La Repubblica avrà col resto d?Italia le relazioni che esige la nazionalità comune?).
Il quarto principio della Costituzione Romana, di sapore mazziniano, suonava, pertanto, come una sfida agli assalitori francesi.
Infine è interessante ricordare come tale principio veniva enunciato nel progetto proposto, ma non accolto, dall?Agostini (paragrafo V ):?Il diritto di ogni nazionalità è sagro per la Repubblica: Essa riguarda tutti i popoli come fratelli?.

Voci lontane riecheggiano nella nostra Costituzione!