L?art. 48 Cost. stabilisce che :?sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età?. Per corpo elettorale attivo si intende l?insieme di tutti i cittadini che sono titolari del diritto di eleggere i membri del Parlamento; cioè l?insieme dei maggiorenni, che per questo solo fatto, ne fanno parte ?immediatamente? ed ?automaticamente?(il corpo elettorale del Senato, invece, è composto da tutti i cittadini che abbiano compiuto il 25° anno di età).Va ricordato che in Italia fino alle elezione del 1946 le donne non avevano il diritto di voto; e fino al 1913 solo una minoranza di uomini, in base al censo, avevano diritto di voto. Proprio il passaggio dal suffragio ristretto a quello universale ha determinato il passaggio dallo Stato liberale a quello democratico. In base all?art. 48 il voto è un ?dovere civico?, ma l?adempimento di tale dovere è affidato alla coscienza civica del singolo elettore; infatti nessun cittadino può esser costretto a votare, essendo il diritto di voto espressione ?del diritto di libertà di manifestazione del pensiero?, perciò è legittimo manifestare il proprio dissenso politico anche ?non votando?. Il corpo elettorale non agisce in permanenza ma saltuariamente, ed esercita una sola funzione, quella di votare, cioè sceglie le persone o liste di persone presentate dai partiti, e non può deliberare su nessun altro oggetto. Pertanto il corpo elettorale elegge, ma gli eletti non rappresentano il corpo elettorale, ma, idealmente, il popolo. Inoltre secondo l?art. 48: ?Il voto è personale ed eguale, libero e segreto? , cioè il diritto di voto deve esser esercitato personalmente e non è delegabile ad altri, salvo specifici casi; ogni voto ha lo stesso valore; il voto deve esser libero nel senso che si vuole impedire che l?elettore possa subire qualunque forma di pressione o di coazione a favore di un partito o candidato; cioè si vuol garantire la facoltà di ogni elettore di attribuire il proprio voto a chi ritenga più opportuno senza alcuna coazione; in favore della libertà di voto sono state disposte leggi che si basano sulla ?par condicio?, cioè la possibilità che tutti i partiti abbiano libero accesso ai mezzi di comunicazione e non siano danneggiati dalle loro minori capacità economiche; infatti se non vi è dibattito politico il voto è solo apparentemente libero, ma in realtà determinato dalla forza della persuasione mediatica; la libertà di voto è garantita dalla segretezza del voto, che tutela l?elettore da possibili ritorsioni o pressioni. La segretezza è assicurata dalla predisposizione della scheda elettorale, uguale per tutti, e dalle cabine, presenti in ogni seggio, che isolano l?elettore nell?atto di votare (l?elettore ha sia il diritto di votare in segreto, sia il dovere di mantenere segreto il suo voto).
È interessante ricordare che l?articolo 20 della Costituzione della Repubblica Romana del?49 stabiliva che: ?i comizi generali si radunano ogni tre anni, il 21 aprile; Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico? . Con tale articolo si voleva che l?Assemblea si rinnovasse più spesso, e che il popolo potesse sovente confermare o meno ai suoi delegati l?attribuzione della sovranità;infatti si aspirava ad un?Assemblea che fosse ?l?espressione genuina, continua, zampillante del popolo? , in quanto ?la Repubblica, la più pura, la più democratica che si vuole non può concepirsi che col sistema rappresentativo; il popolo non può far più che nominare dei deputati. Ma siccome appunto non si può ricorrere direttamente al popolo e saperne la volontà, per rimediare è necessario che l?Assemblea si rinnovi più spesso? (Cernuschi, Le Assemblee del Risorgimento). L?Agostini nel suo progetto aveva previsto, all?articolo 17, che tutti i cittadini erano elettori una volta compiuti i 21 anni di età, ma non precisava se il voto dovesse essere segreto o pubblico. Nella prima parte dell?articolo 20 si prevedeva l?elezione dei rappresentanti con ?voto universale?; ma nella Costituzione Romana il suffragio non era solo universale ma anche ?palese? , il che la distaccava sia dal testo Agostini, sia dalla tradizione delle Carte Costituzionali francesi compresa quella del 1848 ( art 25: ?sono elettori, senza condizione di censo,tutti i francesi in età di 21 anni e che godano dei loro diritti civili e politici? ). Contro la proposta Saliceti, relativa al principio del suffragio palese, fu presentato un emendamento dal Ballanti Grillenzoni in cui si chiedeva la soppressione della parola ?pubblico?. L?emendamento fu così motivato dal Grillenzoni: ?L?elezione dei rappresentanti del popolo è l?unico atto di sovranità il cui esercizio sia riservato al popolo. Dell?esercizio di questo atto di sovranità noi non possiamo porre nessun limite, e lo stabilire che il voto sia pubblico è porre un limite alla piena libertà di un popolo ( Le Ass. Ris.) . Ma il Saliceti contestò l?emendamento proposto dal Grillenzoni e difese la pubblicità e la trasparenza del voto adducendo il ?coraggio civile repubblicano? in questi termini: ?la moda del suffragio segreto ci è venuta dalla Francia , e poiché la moda francese non dovrebbe durare più di una stagione, io credo che la stagione del suffragio segreto sia passata?, e ?se l?elettore sceglierà un cattivo soggetto egli rimarrà disonorato per la sua nomina. Adunque nel suffragio pubblico l?elettore conserva tutta la libertà di fare il bene; gli è tolta unicamente la libertà di fare il male: non è libertà bensì licenza. Il suffragio pubblico mena la scelta di chi è circondato dall?opinione universale, ed allontana coloro che non rappresentano la pubblica opinione; ma forse i rappresentanti del paese devono esser coloro che il paese maledice??( Le Ass. Ris. ) .
Il voto palese previsto dall?articolo 20 si discostava dalla Costituzione francese, che prevedeva lo scrutinio segreto ( art. 24 ?Il suffragio è diretto e universale. Lo scrutinio è segreto? ), e stona con la nostra opinione garantista, in cui è proprio la segretezza del voto che ne assicura la libertà. Ma i Costituenti Romani aspiravano ad una Repubblica democratica pura, libera e virtuosa ed ecco il perché del voto pubblico. Infine la nostra attuale legge elettorale ci induce al ?voto utile?, cioè il voto dato al candidato che si ritiene possa vincere piuttosto che a quello maggiormente gradito; mi chiedo se ciò non possa incidere sulla libertà di voto e sullo spirito democratico.