C?è voluta una sentenza della Corte Costituzionale per richiamare lo spirito europeo della coalizione di centrodestra nell?appellarsi alle legislazioni nazionali di Francia, Gran Bretagna, Spagna e Germania per giustificare l?immunità delle più alte cariche dello Stato che il Lodo Schifani aveva decretato verso la fine di maggio dello scorso anno giusto in tempo per congelare il processo SME che vede tutt?ora imputato il Presidente Berlusconi.
Un passo indietro: la legge 20 giugno 2003 n. 140, meglio nota come ?Lodo Schifani? prevedeva (il tempo storico appare d?obbligo) la sospensione dei processi per le prime cinque cariche dello Stato, Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente del Consiglio e Presidente della Corte Costituzionale, fino alla scadenza del mandato. Il Lodo fu approvato senza l?opposizione che abbandonò l?aula prima del voto, denunciando il forte scollamento fra la volontà parlamentare e una parte rilevante del Popolo Italiano. Tecnicamente si trattava di un emendamento alla legge Boato di attuazione dell?articolo 68 della Costituzione che prevede l?immunità per i membri del Parlamento.
La sentenza n. 24 della Corte Costituzionale del 13 gennaio 2004 ricuce lo strappo causato dall?anomalia legata alla promulgazioni di leggi con contenuti generali ma ispirate, come è accaduto a volte nel corso di questa Legislatura, da esigenze di tutela ?ad personam?.
La Corte ha pertanto dichiarato l?illegittimità costituzionale dell?art. 1 comma 2 della legge 20 giugno 2003 n. 140 in quanto in contrasto con lo spirito e il dettato degli articoli 3 e 24 della Costituzione, esponendo la norma ad un vizio di automatismo e senza una durata determinata.
L?articolo 3 recita che ?tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali? mentre in particolare il secondo comma dell?articolo 24 sancisce la difesa come ?diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento?.
Il Lodo Schifani è risultato incostituzionale sia poiché impedisce l?esercizio del diritto di difesa dell?imputato, sia perché viola il principio di uguaglianza, riunendo in un?unica fattispecie ed in una sola disciplina cariche diverse per fonti di investitura e per natura delle funzioni. La Corte ha rilevato inoltre, che stante una sostanziale parità fra tutti i giudici costituzionali, la norma prende in considerazione solo la figura del Presidente.
La legge ?salva-processi? appare generale, automatica, senza durata. La sospensione, – in questo sta il carattere di genericità – riguarda i processi per tutti i reati ipotizzabili, commessi in qualunque epoca, di carattere extrafunzionale, cioè non legati alla carica esercitata in contrasto con le norme espresse negli art. 90 (Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione) e 96 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale) della Costituzione.
La sospensione è, inoltre, automatica nel senso che la norma la dispone senza che sia possibile alcuna verifica circa il tipo di imputazione ed in qualsiasi momento dell?iter processuale e senza possibilità di valutare il caso concreto. In nessuna parte della Legge è indicata un termine di durata massima dell?interruzione del procedimento penale essendo legata alla possibilità di reiterazione dell?elezione dell?imputato. Viene infine sacrificato il diritto della parte civile ?la quale anche ammessa la possibilità di trasferimento dell?azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione, sine die, del procedimento.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale riprendono i due processi a carico di Silvio Berlusconi: il primo per falso in bilancio stralciato nel 2002 e il secondo per corruzione di giudici, stralciato nel 2003. L?accusa chiede che il processo riprenda facendo salvi tutti gli atti processuali finora compiuti mentre per la difesa tutti o la maggior parte di questi atti andrebbe rifatta.
Forte il disappunto del centrodestra che nelle dichiarazioni successive all?annuncio della pronuncia della Corte continua a dichiarare la buona fede e, in qualche modo, il contenuto nobile della norma ritenuta illegittima. Troppo facile stigmatizzare l?opera della Corte come faziosa e vittima delle infiltrazioni di sinistra fra le fila della magistratura.
Facile per l?opposizione esultare alla notizia dopo aver osteggiato in parlamento l?adozione del provvedimento e coinvolto l?opinione pubblica democratica su un tema tanto importante per la vita democratica del Paese.
Per tutti vale la lezione che gli istituti democratici e il senso delle istituzioni non possono mai essere posti al servizio dell?interesse personale.