L?articolo 12 della Carta Romana del 1849 disponeva che:?tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei modi e con le eccezioni fissate dalla legge? . Il testo dell?articolo ricalcava, ancora una volta, la Costituzione francese del ?48.
È da notare come il testo del progetto Agostini fosse più limitativo, in quanto prevedeva che soltanto i cittadini che avessero compiuto i 18 anni potevano appartenere alla Guardia Nazionale.
La Guardia Nazionale, insieme con la così detta Forza stipendiata (la Linea e l?Arma politica), costituiva l?esercito della Repubblica Romana, e aveva il compito di mantenere l?ordine interno e di garantire la Costituzione. A conferma del carattere fortemente democratico della Costituzione del ?49, l?art. 61 prevedeva che ogni grado nella Guardia Nazionale doveva esser conferito per elezione.
La Guardia Nazionale, sorta nel medioevo e riaffermatasi nella Francia rivoluzionaria, ove costituì un corpo armato di cittadini con lo scopo di difendere l?Assemblea da un colpo di Stato della corte e di proteggere la proprietà, nella Repubblica Romana si formava reclutando tutti i cittadini atti alle armi in difesa dell?ordine interno e delle pubbliche autorità. A differenza degli eserciti governativi, costituiti solitamente da mercenari, essa si fondava sullo spirito di Amor Patrio; ciò spiega perché tale articolo fu posto sotto il titolo I ?dei diritti e doveri dei cittadini?.
È da ricordare che lo Stato Pontificio, quello Toscano e il ducato di Parma prevedevano, anziché la Guardia Nazionale, la Guardia Civica che tuttavia aveva funzioni simili.
L?articolo 12, pertanto, individuava il dovere più importante per i cittadini della Repubblica, in quanto ?tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei modi e con le eccezioni fissate dalla legge? . Tale articolo doveva esser letto congiuntamente all?art. 57 della Costituzione stessa, il quale stabiliva che: ?l?esercito si forma per arruolamento volontario o nel modo che la legge determina? . La grande attenzione per la difesa in armi della Repubblica non era un caso, ma era una necessità in quanto la Repubblica era sotto assedio. Inoltre l?art. 12 , insieme agli artt. 1 e 2, relativi alle condizioni per ottenere o perdere la cittadinanza romana, identificava lo status di cittadino con quello di miles, e ciò confermava, ancora una volta, lo spirito rivoluzionario della Costituzione Romana.
Ma la preoccupazione maggiore per i costituenti romani era impedire che l?esercito potesse divenire, come in Francia, strumento di prevaricazione dell?esecutivo. Perciò venne stabilito che ?l?ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per legge può esser aumentato o diminuito? (art. 56).
L?articolo 57 prevedeva ?l?arruolamento volontario? per formare l?esercito, ma lasciava alla legge la possibilità di stabilire altrimenti; riconosceva, quindi, il principio della ?volontarietà? della prestazione militare, aderendo a quelle correnti di ?obiezionismo? che erano ovunque implicitamente assunte quando l?infausto concetto della coscrizione, nato in Francia sotto la pressione degli eventi con la legge Jourdan del 1789, non era ancora tuttavia che debolmente affermato.
A Roma fu vietato assoldare truppe straniere o introdurle nel territorio della Repubblica ?senza decreto dell?Assemblea? (art. 58). Tale articolo era la traduzione dell?articolo 107 della Costituzione francese ( ?Nessuna truppa straniera può esser introdotta sul territorio francese senza il consenso preventivo dell?Assemblea nazionale ), con l?aggiunta dell? ?assoldamento?. Ma in Francia vi era la legione straniera.
Caratteristica era poi la previsione di una forma diretta di esercizio del potere esecutivo da parte dell?Assemblea, cui era attribuita la nomina dei generali, su proposta del Consolato (art. 59), ed ogni decisione in merito alla dislocazione dei corpi armati nel territorio (art. 60).
In riferimento all?articolo 59, va sottolineato che la Carta francese, art. 64, aveva attribuito al Presidente il diritto di nominare e di revocare nel consiglio dei ministri i comandanti in capo delle forze di terra e di mare ed il comandante superiore delle Guardie Nazionali della Senna. I Costituenti Romani, diversamente, vollero evitare il pericolo che il potere esecutivo, come in Francia, potesse avvalersi dell?esercito per imporre la propria volontà, minacciando e limitando la libertà del popolo (in Francia ciò sfociò nella tirannia di Napoleone III).
La Costituzione francese del 1848 si caratterizzava da una diversa impostazione: il servizio militare era obbligatorio, salvo le eccezioni fissate dalla legge, e ?la facoltà per ogni cittadino di liberarsi dal servizio militare personale sarà regolata dalla legge di reclutamento?.
Ma la differenza maggiore era rappresentata dal potere del Presidente della Repubblica, in Francia, di disporre della forza armata, senza poter mai comandarla personalmente (art. 50). Di questo potere la Repubblica Romana aveva fatto diretta esperienza attraverso gli ordini diretti di Luigi Napoleone al generale Oudinot.
A Roma, perciò, la Guardia Nazionale costituiva e rappresentava la forza del popolo e non del governo.
Gli altri Statuti italiani dell?epoca consideravano, invece, le forze armate dominio riservato del Sovrano; e su questo punto, anche nell?Italia unita lo Statuto Albertino resistette tenacemente all?evoluzione del regime in senso parlamentare.
Nella nostra Costituzione è stata ribadita l?idea dell?esercito di popolo definendo ?sacro? il dovere di ogni cittadino di difendere la Patria (art. 52); tale sacro dovere esprime un concetto di ?altissimo significato morale e giuridico? (Cor. Cost.) che può esser adempiuto sia prestando servizio militare, sia in altri modi quali, ad esempio, la resistenza armata contro forze nemiche che abbiano occupato il territorio nazionale. Inoltre l?art. 52, letto insieme all?art. 11, in cui si ripudia la guerra come strumento d?offesa alla libertà di altri popoli, ricomprende, di fatto, nella difesa della Patria ogni impegno volto a favorire la pace, fondata, non solo sull?assenza della guerra, ma anche sulla solidarietà e sulla giustizia fra i popoli (per cui il rifiuto di prestare il servizio militare non può ritenersi incompatibile col principio della difesa della Patria,da ciò ne consegue il diritto all?obiezione di coscienza). Infine è di notevole importanza,in senso democratico, il terzo comma dell?art. 52, in cui si afferma che la disciplina militare non può prevalere sul rispetto della persona umana, ne intaccare i diritti fondamentali; e ciò ha determinato un mutamento, appunto, in senso democratico della legislazione sull?ordinamento delle forze armate (per cui è stato ampliato il diritto alla difesa, è stata abolita la sanzione disciplinare della cella di rigore, è stato riconosciuto l?esercizio dei diritti politici, la libertà di manifestare le proprie opinioni etc.: ai militari, quindi, spettano tutti i diritti che la Costituzione garantisce).
Esercito di popolo