Nel diritto penale ciò che più conta nello stabilire il grado di  responsabilità di chi commette un reato è l’elemento c.d. psicologico. In sostanza, al ricorrere di un fatto grave come un omicidio plurimo, che confina con il reato di strage, i giudici possono valutare, sulla base del quadro probatorio,  che la gravità della negligenza, dell’imperizia e delle violazioni di legge da parte dell’imputato risulti talmente pesante ed evidente da far ritenere che l’imputato stesso aveva ben previsto che dalla sua condotta (omissione di ogni tipo di idonea cautela preventiva/mezzo di protezione per i lavoratori)  si sarebbe potuta produrre la morte  di una o più persone ( i lavoratori coinvolti nell’incidente) e che detto elevato rischio fosse considerato accettabile. Questa figura di elemento psicologico nella giurisprudenza penale è assimilata al dolo, nella forma particolare  detta del “dolo eventuale”.      

 

 

Omicidio volontario con eventuale dolo. Cosa cambia per la sicurezza sul lavoro dopo la clamorosa sentenza Thyssen? Moltissimo, finora le inchieste sulle vittime sul lavoro si fermavano al sopralluogo aprendo un fascicolo per individuare le colpe. Anche dopo il rogo del dicembre 2007 alla Thyssen il dott. Raffaele Guariniello iniziò come da prassi: indagine per omicidio colposo incaricando tecnici per l’analisi degli impianti. Però non aspettò gli esiti dell’accertamento. Dopo il sequestro della linea 5, con la Guardia di Finanza indagò immediatamente negli uffici e sui computer della sede centrale di Terni sequestrando e-mail e documenti; scoprì quel decisivo documento, in lingua tedesca, che si rivelò fondamentale per modificare l’imputazione da omicidio colposo ad omicidio volontario con eventuale dolo. Il giuslavorista Tiziano Treu per far bene capire cosa cambia con la sentenza di Torino ha utilizzato un paragone “…E’ come se uno attraversasse a 100 km l’ora un centro abitato e uccidesse un passante: sa che quel comportamento può essere fatale e lo mette in atto lo stesso. In questo senso, dico, si tratta di una sen­tenza molto forte e molto innovativa». Il pm Raffaele Guariniello ha portato in dibattimento ed ai giudici le prove che l’amministratore delegato Espenhahn pur essendo a conoscenza dell’elevato rischio mortale che incombeva sulla linea 5 non effettuò, per risparmiare risorse finanziarie, i necessari investimenti sulla sicurezza perché quella linea doveva in seguito essere trasferita a Terni. Risparmiò, colpevolmente risorse finanziarie sapendo che il rischio era di bruciare risorse umane. Quel rischiò ben conosciuto dall’amministratore delegato e da altri dirigenti si è tragicamente avverato. Questo è l’architrave dell’accusa e della severa e giusta sentenza che oltre al carcere impone pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive. Poi, i risarcimenti ai tanti soggetti che si sono costituiti parte civile. Un conto da 9 milioni di euro per un per un colosso delle multinazionali.

 

 

Ritengo la sentenza giuridicamente fondata perché il dolo eventuale è una categoria seriamente analizzata dalla Magistratura e dalla Dottrina e chi, prevedendo il rischio di un danno alla persona, non lo evita con la prevenzione, è colpevole perché ha consapevolmente voluto accettare questo rischio.

Come avvocato, non sono facile al giustizialismo; ma ciò che è giusto è giusto e quindi unicuique suum nel senso che  chi consapevolmente e volontariamente sbaglia deve accettare la pena della sua volontaria omissione;  esistono anche peccati e reati di omissione.